A seguito della modifica degli artt. 2435 bis e ter c.c. apportata dal D.Lgs. 125/2024, le nuove soglie dimensionali per la redazione dei bilanci abbreviati e micro sono variate come segue: BILANCIO ABBREVIATO Viene ...leggi tutto
Pubblicato il 2025-04-04
NUOVI LIMITI DEI BILANCI ABBREVIATI
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A seguito della modifica degli artt. 2435 bis e ter c.c. apportata dal D.Lgs. 125/2024, le nuove soglie dimensionali per la redazione dei bilanci abbreviati e micro sono variate come segue: BILANCIO ABBREVIATO Viene incrementato l′attivo dello Stato patrimoniale da 4.400.000 a 5.500.000 e i Ricavi delle vendite e delle prestazioni da 8.800.000 a 11.000.000 mentre il numero dei dipendenti è rimasto invariato a 50. Sebbene i parametri dimensionali da monitorare per l′accesso al bilancio abbreviato siano i medesimi previsti per la nomina dell′organo di controllo, tuttavia cambia l′ammontare degli stessi da monitorare. Infatti, stando alla versione in vigore dal 16.12.2019 (ed attualmente vigente), sono obbligate a nominare l′organo di controllo (collegiale o monocratico) o il revisore, oltre alle Srl tenute alla redazione del bilancio consolidato o che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quelle che, per 2 esercizi consecutivi superano almeno uno dei 2 seguenti limiti: - totale attivo Stato patrimoniale: 4.000.000 euro; - totale ricavi vendite e prestazioni: 4.000.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l′esercizio: 20 unità. BILANCIO MICRO Viene incrementato l′attivo dello Stato patrimoniale da 175.000 a 220.000 e i Ricavi delle vendite e delle prestazioni da 350.000 a 440.000 mentre il numero dei dipendenti è rimasto invariato a 5 La nuova disposizione si applica per la prima volta a partire dagli esercizi solari 2024; se i nuovi limiti dimensionali sono rispettati per gli esercizi 2023 e 2024, la società potrà redigere lo schema abbreviato o micro.