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Pubblicato il 2025-02-14
IRES PREMIALE 2025
FISCALE
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Tra le novità della Legge di Bilancio 2025 si prevede l′introduzione della cosiddetta Ires premiale ovvero in presenza di specifiche condizioni, la misura comporta la riduzione, per il solo 2025, dell′aliquota Ires dal 24% al 20% sul reddito d′impresa dichiarato dai soggetti Ires, se si verificano le seguenti condizioni: - una quota almeno pari all′80% degli utili dell′esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica; - una quota almeno pari al 30% degli utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell′esercizio 2023, deve essere investita nell′acquisizione di beni materiali e immateriali che rientrano tra quelli che possono fruire del credito Industria 4.0 e Transizione 5.0. Detti investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (quindi, 1° gennaio 2025) ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d′imposta 2025 (30 ottobre 2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000. La mini-IRES spetta a condizione che siano congiuntamente rispettate le seguenti condizioni: nel periodo d′imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025): - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024). - devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; è necessario un incremento occupazionale nel 2025 di almeno l′1% rispetto al 2024, con almeno un dipendente aggiuntivo; - l′impresa non deve aver fatto ricorso all′istituto della Cassa Integrazione Guadagni né nel 2024 né nel 2025. Viene previsto che le imprese beneficiarie della mini-IRES decadono dalla stessa, con conseguente recupero dell′agevolazione fruita: a) nel caso in cui la quota di utile accantonata nell′apposita riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2026); b) se i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all?esercizio dell′impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all′estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d′imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l′investimento.