AUTODICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE PER IL FRINGE BENEFIT DI 2000 EURO
FISCALE
Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell′art. 1 commi 390 - 391 della L. 207/2024 anche per ...leggi tutto
Pubblicato il 2025-01-31
AUTODICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE PER IL FRINGE BENEFIT DI 2000 EURO
FISCALE
Info
Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell′art. 1 commi 390 - 391 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026 e 2027 occorre un′apposita dichiarazione del lavoratore dipendente, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (o dell′unico figlio). Secondo quanto chiarito dall′Agenzia delle Entrate nella circ. n. 23/2023 con riferimento alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l′agevolazione in commento non è applicabile e in assenza di tale autodichiarazione, sarà applicabile il limite ordinario di 1.000 euro anche in presenza di figli a carico. L′Agenzia ha inoltre precisato che, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l′avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. La circolare n. 23/2023 ha inoltre affermato che, fermo restando che i sostituti d′imposta riconoscono l′agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell′anno 2025) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d′imposta. Quest′ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2025.