DEDUCIBILITÁ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA 2025
FISCALE
La deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) ai fini delle imposte dirette e IRAP a decorrere dal 2025 sarà ammessa solo se il ...leggi tutto
Pubblicato il 2024-10-25
DEDUCIBILITÁ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA 2025
FISCALE
Info
La deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) ai fini delle imposte dirette e IRAP a decorrere dal 2025 sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciati. É quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, che estende la necessità di effettuare IL pagamento attraverso mezzi tracciabili anche ai fini della deduzione delle spese di rappresentanza. Reddito di lavoro dipendente Il DdL di Bilancio 2025 interviene sulla formulazione dell′art. 51, comma 5, TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevedendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, relative a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di credito, di debito o prepagate e assegni bancari o circolari). Restano comunque fermi i limiti di deducibilità previsti dai commi 5 e 6 dell′ art. 51 TUIR, ossia il limite del 75% della spesa per alberghi e ristoranti e il tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti. Reddito di lavoro autonomo Medesimo vincolo in merito alle modalità di pagamento delle suddette spese viene inserito anche nell′art. 54, comma 6-ter, TUIR che ammette la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, solo se le medesime sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati. Reddito d′impresa L′intervento più rilevante è, senza dubbio, quello apportato all′art. 95, comma 3, TUIR che riguarda tutti i rimborsi delle spese di trasferta effettuati dalle imprese a propri dipendenti, co.co.co. o amministratori nella determinazione del reddito d′impresa. Oltre al nuovo limite legato alle modalità di pagamento delle spese in questione, restano fermi i limiti quantitativi già previsti dalla norma. Per le trasferte fuori dal Comune: - trasferte in Italia: deducibili sino al limite di 180,76 euro al giorno; - trasferte all′estero: deducibili sino al limite di 258,23 euro al giorno. Per le trasferte nel Comune: I rimborsi per trasferte all′interno del comune danno origine a reddito per i percipienti (da assoggettare a ritenuta) e sono pertanto deducibili come spesa per lavoro nel limite del 75% del loro ammontare. Noleggio di auto e uso di auto del dipendente Se il dipendente o il titolare dei rapporti co.co.co sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d′impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall′applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Ai fini della quantificazione dei costi di percorrenza si deve fare riferimento ai costi medi calcolati dall′ACI, ovvero nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.