AUMENTATE LE SOGLIE PER BILANCIO ABBREVIATO E MICRO
GENERALE
Il D.Lgs. n. 125/24, è intervenuto a modificare in aumento i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d′esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l′esonero dall′obbligo di redazione ...leggi tutto
Pubblicato il 2024-09-13
AUMENTATE LE SOGLIE PER BILANCIO ABBREVIATO E MICRO
GENERALE
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Il D.Lgs. n. 125/24, è intervenuto a modificare in aumento i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d′esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l′esonero dall′obbligo di redazione del bilancio consolidato (con conseguente estensione dei soggetti esonerati dall′obbligo di redigere il consolidato). Con l′intervento in commento, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state incrementate rispetto a quelle previgenti, rimanendo invece invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati. Viene quindi modificato l′art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: - totale dell′attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro); - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro); - dipendenti occupati in media durante l′esercizio: 50 unità. Inoltre, nello stesso art. 2435-ter comma 1 c.c., viene stabilito che, ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: - totale dell′attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro); - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro); - dipendenti occupati in media durante l′esercizio: 5 unità. L′incremento dei limiti dimensionali determina l′estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d′esercizio. Nel silenzio della norma, che entrerà in vigore il 25 settembre 2024, è possibile ricavare un?indicazione dall′art. 2 della direttiva 2023, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In sostanza, i nuovi (e più alti) limiti varranno già dalla campagna bilanci del prossimo anno (2025 per il 2024, in caso di esercizio coincidente con l′anno solare).